La nuova legge delega sul terzo settore

Parlamento italiano
Autore: 
Guido Martinelli
Lunedì, Maggio 30, 2016
È stata approvata la nuova legge delega sul terzo settore. In attesa dei decreti delegati, ne analizziamo gli aspetti salienti

La legge delega di riforma del terzo settore è stata approvata dal Parlamento, in via definitiva, il 25 maggio scorso. Se appare indubbio che il giudizio complessivo sulla manovra potrà essere dato solo quando si potranno esaminare anche i decreti attuativi del provvedimento varato pochi giorni fa, qualche considerazione sul testo della legge già può essere svolta.

Sicuramente non si può fare a meno di partire da quella che appare essere la prima definizione in “positivo” di terzo settore: (art. 1 comma 1) “Per terzo settore s’intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi promuovono e realizzano attività d’interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi”. Il primo dubbio è se, in tale definizione, siano ricomprese anche le prestazioni sportive. La risposta affermativa, oltre che dalle affermazioni dei relatori del provvedimento, può ricavarsi dalla previsione indicata all’art. 4 co. 1 let. B) laddove si indica che debbano essere individuate le attività che costituiscono requisito per l’accesso alle agevolazioni e viene indicato che esse verranno ricercate  «sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460».  La disciplina citata, che ricordiamo riguarda le Onlus, prevede anche lo sport dilettantistico, anche se, in questo caso, solo se rivolto alle categorie disagiate.

Di seguito i capisaldi della riforma (art. 1 co. 2):

  1. la revisione della disciplina sugli enti senza scopo di lucro di cui al primo libro del codice civile;
  2. la redazione di un testo unico del terzo settore che comprenda anche la disciplina tributaria applicabile a tali enti;
  3. la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
  4. la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale;
  5. la riscrittura della disciplina civilistica degli enti dovrà essere indirizzata a: semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti”; definire gli obblighi di trasparenza, attraverso “forme di pubblicità dei bilanci” anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività d’impresa si applicano le norme sull’impresa del quinto libro del codice civile.

Non vi è dubbio che la semplificazione dell’iter per il riconoscimento, per le associazioni, della personalità giuridica, appare finalità da perseguire con assoluto vigore. I diversi atteggiamenti assunti dalle singole Regioni sulla materia, il diverso ammontare del patrimonio associativo richiesto, producono una disparità geografica del tutto ingiustificata e un ricorso a forme più evolute (ma per gli enti anche più costose quali possono essere ritenute, per le sportive, le società di capitali o cooperative) al solo fine di ottenere la responsabilità limitata (basti confrontare l’irrilevanza del patrimonio necessario a costituire una cooperativa sportiva rispetto agli oltre ventimila euro mediamente richiesti per il riconoscimento in capo ad una associazione).

Analogamente i contenuti degli statuti. La disciplina civilistica contiene indicazioni obbligatorie per gli statuti degli enti difformi da quanto richiesto, ad esempio, dall’art. 148 del Tuir per gli enti associativi che intendano defiscalizzare i corrispettivi specifici versati dagli associati.  Creare clausole standard che possano valere sia ai fini della iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale, che nel registro Coni delle sportive e che, come tali, diano titolo alle agevolazioni fiscali appare percorso virtuoso e del tutto praticabile.

Deve essere visto in termini positivi anche il riferimento alla pubblicità dei bilanci. Assodato che ne risulta obbligatoria la compilazione, la circostanza che, come già accade per le società di capitali e cooperative sportive con il registro delle imprese, anche le associazioni lo debbano trasmettere al registro di riferimento costituisce efficace strumento di trasparenza sul presupposto che solo la corretta redazione di questo documento ci consente di poter verificare il corretto rispetto dell’assenza di scopo di lucro.

Inoltre, sotto il profilo civilistico viene prevista la necessità di:

  • disciplinare il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;
  • disciplinare il diritto dei soci alla informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi e il rispetto delle prerogative dell’assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;
  • prevedere la possibilità di trasformazione tra associazione e fondazione.
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