Agevolazione Iva sul gas: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Botola gas
Autore: 
A cura della Redazione
Giovedì, Dicembre 9, 2021
Con la circolare del 3 dicembre, l’Agenzia delle entrate chiarisce quali categorie rientrano nell’ambito della aliquota Iva ridotta al 5% e le disposizioni armonizzate con quelle in materia di accise in merito agli impieghi di gas metano.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n.17/E del 3 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti sulle categorie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 5%, introdotta dall’articolo 2, comma 1, del Dl n. 130/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 171/2021.
Il documento precisa che, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, accedono a tale beneficio gli impieghi di gas metano riconducibili agli usi “civili e industriali”, come specificato dall’articolo 26 del Dlgs n. 504/1995 del Testo unico delle accise.

Tali disposizioni sono state armonizzate con quelle previste in materia di accise contenute nell’articolo 26 del Testo unico. L’obiettivo del provvedimento è rendere l’applicazione delle disposizioni concernenti accise e Iva più semplice e uniforme. Più precisamente, il comma 2 di tale articolo stabilisce che “sono considerati compresi negli usi civili gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili”.
Il successivo comma 3 precisa, invece, che “sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti”.
L'aliquota del 5% è dunque applicabile, seppur temporaneamente, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento. Se sussistono tali presupposti, l’agevolazione si applica anche agli impieghi di gas metano per combustione: rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell’accisa di cui all’articolo 17 del Tua (ancorché esonerati dal pagamento dell’accisa); assoggettati ad accisa con aliquota ridotta, così come disciplinati dall’articolo 24 dal Tua.

La circolare precisa inoltre che l’aliquota Iva agevolata al 5% non trova applicazione per le somministrazioni di gas naturale per autotrazione, nonché per quello utilizzato per la produzione di energia elettrica. L’impiego del gas metano per autotrazione non beneficia dell’agevolazione in quanto non espressamente richiamato dall’articolo 2, comma 1, del Dl n. 130/2021. Per le medesime ragioni, resta fuori dall’ambito applicativo della disposizione in esame l’utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica.In riferimento a quest’ultima fattispecie, il documento di prassi emanato dall’Agenzia delle entrate precisa che, al pari di altri prodotti energetici impiegati per la medesima finalità, l’impiego di gas metano per la produzione di energia elettrica è assoggettato, per motivi di politica ambientale, alla specifica tassazione prevista dall’articolo 21, comma 9, del Tua. Poiché, pertanto, la produzione di energia elettrica è assoggettata, ai fini delle accise, a uno specifico regime diverso da quello previsto per gli usi civili e industriali di cui all’articolo 26 del Tua, tale fattispecie non accede al beneficio fiscale in commento.
La circolare chiarisce, inoltre, la disciplina da applicare alla fattispecie di generazione combinata di energia elettrica e calore utile destinato ai soli usi “civili e industriali” di cui all’articolo 26 citato. Ai fini dell’individuazione dell’accisa applicabile, l’articolo 21, comma 9-ter del Tua individua il quantitativo di combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica, pari a 0,220 mc per kWh per il gas naturale. Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato per la sola produzione di calore utile. In tale ipotesi, l’anzidetto quantitativo beneficerà dell’aliquota Iva agevolata, in misura pari al 5%, a differenza del quantitativo di gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, che sconterà l’aliquota Iva in misura ordinaria.

 

 

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