Il sempre maggiore successo riscosso dai parchi calistenici, progettati per esercizi a pesi liberi, yoga e allenamenti di gruppo, riflette il crescente desiderio di c
Subito dopo l’attesa emanazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvenuta ieri, ANIF-Eurowellness ha giustamente sottolineato che il provvedimento governativo conferma che le attività svolte nei fitness club e nei centri sportivi italiani si svolgono, e continueranno a svolgersi, in piena sicurezza, sconfessando i dannosi allarmi diffusi da alcune testate che, immotivatamente, hanno diffuso il timore di una possibile nuova chiusura delle palestre e dei centri sportivi a causa della significativa crescita della circa dei contagi. Di seguito riportiamo, nella sua interezza, il dettagliato commento di ANIF al Dpcm del 13 ottobre.
Malgrado i fantasiosi, ma deleteri, allarmi lanciati in questi giorni da alcuni organi d’informazione riguardo una ipotetica prossima chiusura dei centri sportivi, a causa dell’impennamento della curva dei contagi da COVID 19, il Governo, con il DPCM del 13 ottobre u.s. ha, in sostanza, confermato che l’attività sportiva nei fitness club e centri sportivi italiani si svolge e continuerà a svolgersi in piena sicurezza.
I protocolli anti COVID, emanati dal Ministero dello Sport, rigorosamente rispettati dal settore, garantiscono ai cittadini di praticare una sana attività fisica senza rischiare di contagiarsi.
Il Consiglio dei Ministri, nell’ emanare le “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, riconosce dunque l’importanza del ruolo svolto dai centri sportivi, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti che regolano l’attività sportiva svolta al loro interno. Per opportuna documentazione, riportiamo gli articoli, qui di seguito, del DPCM di interesse per il settore.
Art. 1
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
- per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Art.6
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
d. è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- f. l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
- g. lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo;
- z. le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 1O.