Il sempre maggiore successo riscosso dai parchi calistenici, progettati per esercizi a pesi liberi, yoga e allenamenti di gruppo, riflette il crescente desiderio di c
di Paolo Smania
La valutazione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza di coloro che a qualunque titolo collaborano nella gestione sportiva, societaria o associativa che sia, è obbligatoria? La risposta è sì. Anzi no. Non sono confuso, ma intendo confondere il lettore affinchè decida immediatamente se leggere tutto questo articolo oppure gettare la spugna sin da ora e voltare pagina.
Il documento di valutazione dei rischi
Per i più arditi iniziamo quindi con una semplice riflessione: quali sono gli elementi che una palestra, una piscina, un centro benessere e un centro sportivo hanno in comune? Le risorse umane impiegate per la conduzione dell'attività sportiva. Molto bene. In questo ambito il legislatore, mediante l'emanazione del D.Lgs 81/08, ha previsto che il soggetto avente la responsabilità dell'organizzazione gestionale si impegni anche nel garantire le migliori condizioni di sicurezza e di igiene degli ambienti e degli impianti/macchinari ivi installati. Tale obbligo si ottempera con la redazione di un elaborato denominato Documento di Valutazione dei Rischi, il cui acronimo è DVR (art. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08). L'assenza di tale documentazione, o meglio un DVR scarno di contenuti e delle idonee misure di prevenzione e protezione, comporta l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda pari a circa 2.100 euro.
Il DVR è un atto cartaceo o elettronico che analizza ogni forma di rischio presente negli ambienti e associa specifiche azioni tese alla riduzione. Comprende l'elenco dei soggetti aventi precisi ruoli per la prevenzione dei rischi nonchè delle procedure di emergenza e per la formazione continua. La revisione è obbligatoria ogni qualvolta si modifichi il "ciclo produttivo".
La redazione di un documento semplificato
L'attento lettore potrà obiettare dicendo: "Ma la nostra è una piccola realtà, composta di una sala fitness e un piccolo ufficio. Possibile che si debba prestare ai rischi la stessa attenzione prestata da una carrozzeria?". La riposta è infatti negativa. Queste due realtà hanno obblighi diversi.
Il legislatore ha stabilito che in ogni attività in cui vi siano fino a 10 dipendenti il datore di lavoro possa optare per la redazione di un documento semplificato mediante l'utilizzo di procedure standardizzate, impiegando l'apposita modulistica gratuita e disponibile sulle pagine web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).
Si tratta di una check list che guida l'utente alla compilazione, evidenziando i principali fattori di rischio comuni a più attività e che deve essere ovviamente adattata alla specificità della realtà in questione. E' costituita da poche pagine ed è di facile lettura.
Un'incombenza amministrativa, quest'ultima, ben diversa dal Documento di Valutazione dei Rischi che può divenire, se non governato, uno strumento dannoso per la prevenzione dagli infortuni.
L'importanza della valutazione dei rischi
Banalizzare lo studio dei fattori di rischio potrebbe infatti comportare la sottostima dei pericoli.
E' altresì vero che il titolare di un impianto sportivo può disporre di uno strumento di immediata esecuzione, anche in piena autonomia, che consente un risparmio economico per il mancato incarico a un professionista esperto, e al tempo stesso mette al riparo da eventuali sanzioni per inadempienza.
A titolo personale, ritengo che la valutazione dei rischi debba essere una procedura da affidare a seri professionisti, limitando l'agire in autonomia unicamente a rari casi nei quali rientrano solo alcune micro realtà.
Il bravo lettore potrà, aggiungerà: "D'accordo, ho compreso quanto sia importante la valutazione dei rischi, ma nella mia realtà non ci sono lavoratori, bensì volontari e miei familiari". In questo caso lo scenario muta ulteriormente. Infatti i volontari, i familiari e coloro che prestano la propria opera gratuitamente o per il mero rimborso spese, non sono considerati "lavoratori dipendenti", bensì prestatori d'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (cfr. art. 2222 del codice civile).
In tale situazione, molto frequente ad esempio nell’ambiente delle associazioni sportive, se tutti i soggetti sono dei volontari, la redazione del DVR non è necessaria. Anche in questo caso l'affermazione è troppo semplicistica e potrebbe trarre in inganno il lettore poichè si finge di non voler comprendere il vero spirito della norma. Alla base di tutti i ragionamenti deve esserci la piena consapevolezza che a ogni attività sono associati vari fattori di rischio e che non è accettabile esporre a pericoli la salute degli individui. Pertanto, una valutazione preventiva dei rischi va sempre compiuta.
Riassumendo...
Per tentare di fare un po' di chiarezza proviamo a riassumere quanto scritto sino qui.
L'impianto sportivo è gestito da un numero di dipendenti superiore a 10 e alcuni volontari e lavoratori autonomi. La valutazione dei rischi deve essere eseguita. Il documento finale sarà il DVR.
L'impianto sportivo è gestito da un numero di dipendenti inferiore a 10 ed alcuni volontari e lavoratori autonomi. La valutazione dei rischi deve essere eseguita. Il documento finale potrà essere redatto con le procedure standardizzate oppure con il DVR.
L'impianto sportivo è gestito unicamente da volontari oppure da associati. La redazione del DVR o delle procedure standardizzate non è obbligatoria. E' tuttavia fortemente raccomandata la valutazione rischi. Tale situazione merita inoltre una ulteriore osservazione. Il volontario svolge precise attività necessarie per il compimento degli obiettivi statutari. Si pensi ad esempio a un istruttore di nuoto che accompagna i minori nel percorso formativo relativo alla ginnastica e alle attività in vasca.
Se allo stesso soggetto fossero invece attribuite anche mansioni diverse, quali la manutenzione dell'impianto tecnologico della piscina, oppure la pulizia degli ambienti o l'esecuzione di opere di manutenzione (tinteggiatura, riparazioni attrezzature ecc.) è del tutto evidente che sarebbe ben difficile continuare a sostenere che quell'individuo sia solo un volontario. Parrebbe invece il configurarsi di un lavoro subordinato privo del fondamentale negozio giuridico e delle tutele di legge.