Andrea Abodi
In merito alla domanda sulla necessità o meno del possesso di certificazione verde da parte di istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist di fitness club, centri sportivi e piscine, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un importante chiarimento nella sezione FAQ del suo sito, puntualizzando che l’obbligo è previsto esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
Di seguito la risposta pubblicata ne sito del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, n.105 ne prevede l’obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso”.