Il "Pacchetto Sport", ovvero i 22 provvedimenti per la riforma dello sport recentemente approvati dalla Finanziaria 2018, come noto hanno recepito i punti fondamentali della proposta di legge sullo sport dilettantistico di ANIF-Eurowellness  
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200, contenente il regolamento sui criteri di determinazione dell’applicabilità dell’esenzione dall’Imposta Municipale Propria (IMU), prevista per gli immobili degli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
L’esenzione secondo la legge
La norma che disciplina l’esenzione è l’art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n.504 del 1992, come modificata e integrata dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, che riconosce l’esenzione IMU agli “ immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n. 222”.
Era la norma, in origine già in vigore ai tempi della ICI, che esentava da tale imposta gli immobili destinati esclusivamente alla pratica sportiva e gestiti da associazioni sportive dilettantistiche.
La lettura della disposizione, già sotto il profilo soggettivo dell’esenzione, porta ad una prima conclusione. Il costante riferimento agli enti non commerciali, all’attività svolta in modo “non commerciale”, sembra possa condurre ad affermare che detta esenzione da Imu non possa applicarsi agli impianti sportivi che siano nel possesso di società di capitali o di cooperative sportive senza scopo di lucro.
Sia per una successione temporale di leggi sia per espressa previsione legislativa (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) si ritiene pertanto che, in questa fattispecie, non possa trovare applicazione il primo comma dell’art. 90 della legge 289/02 che estende a detti enti le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
La norma prosegue poi individuando la possibilità di esenzione proporzionale dall’imposta qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista. In questo caso, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se facilmente identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività, mentre nel caso in cui non sia possibile procedere ad una netta separazione (attraverso anche un differente accatastamento degli spazi), a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione presentata dal contribuente interessato.
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versione integrale dell’intervista è pubblicata nel numero 130 della rivista Il Nuovo Club (novembre - dicembre 2012).
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