Novità 2013: ci capiremo qualcosa?

Novità 2013: ci capiremo qualcosa? big
Tassa sui rifiuti, imu, emissione fatture, lavoro, sicurezza. Di seguito una disamina delle principali novità  normative che ci aspettano nel 2013

La speranza è sempre quella di poter evitare di fare, a inizio d’anno, un pezzo che non sia la solita lista della lavandaia delle cose nuove e delle cose che continuano a mancare nel quadro giuridico-amministrativo del mondo del fitness e degli impianti sportivi. Purtroppo, o per fortuna, anche quest’anno ci toccherà proporvi il solito elenco.

Novità n. 1: la Tares

La Tares sostituirà in tutta Italia la Tarsu e la Tia, ossia le tasse sui rifiuti. Se il meccanismo del calcolo dovrebbe rimanere sostanzialmente immutato (calcolo della superficie catastale delle aree idonee a produrre rifiuti), vi sarà sicuramente un incremento in quanto ora dovrà ricomprendere l’intero costo del ciclo dei rifiuti nonchè la quota parte di quei costi, quali la manutenzione delle strade, che non appaiono altrove imputabili. Abbiamo già trattato nel numero scorso dell’IMU. Dobbiamo solo ricordare che, con la Risoluzione n. 1/DF dell’11 gennaio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto per fornire importanti chiarimenti in merito al termine entro cui gli enti non commerciali devono provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU relativa agli immobili di proprietà o sui quali vantano un diritto reale di godimento, anche se esenti dall’imposta. Spiega il Ministero che, in virtù della generale esigenza di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria, non essendo stato ancora approvato l’apposito modello di dichiarazione IMU ENC, gli enti interessati non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 (termine fissato per tutti gli altri soggetti), ma dovranno attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dello specifico modello di dichiarazione in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa.

Novità n. 2: l’emissione delle fatture

Occhio anche alle modalità di emissione delle fatture. Infatti, l’Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, ha illustrato, in maniera esemplificativa, alcune ipotesi di numerazione progressiva delle fatture che ne consenta l’identificazione -in maniera univoca- per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013, come disposto dall’art. 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n.228 che ha modificato l’art. 21, comma 2, lett b), del DPR 633/72. Secondo l’amministrazione finanziaria è compatibile con l’identificazione univoca richiesta dalla formulazione attuale della norma:
L’adozione a decorrere dal 1 gennaio 2013 di una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente fino alla cessazione della stessa (es. fatt. 1; fatt. 2; fatt. 3);
La prosecuzione dal 1 gennaio 2013 con la numerazione progressiva delle fatture iniziando dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012;
Adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare che garantisce l’univocità grazie alla contestuale presenza nel documento del numero e della data di emissione (es. fatt. 1/2013; fatt. 2/2013; oppure fattura n. 2013/1; fatt. 2013/2;).

Novità n.3: l’irpef

Una risoluzione della Agenzia delle Entrate -di cui Carmen Musuraca dà notizia nel numero 131 della rivista Il Nuovo Club- rivoluziona le modalità di contabilizzazione dei corrispettivi erogati per prestazione sportiva dilettantistica o per collaborazione amministrativa-gestionale nel caso in cui il percettore dichiari di aver superato i 7.500 euro. L’Agenzia delle Entrate, stravolgendo gli orientamenti precedenti resi noti, si è pronunciata nel senso di ritenere applicabili - al superamento della soglia esente dei 7.500,00 - le aliquote Irpef deliberate dalla Regione e dal Comune nei quali il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale. Pertanto, non saranno più sufficienti le ritenute dell’1,23 (ex 0,9%) fino ad oggi applicate. Si ricorda che la risoluzione ha effetto interpretativo e, pertanto, avrebbe efficacia anche per il passato. Chi scrive è consapevole delle difficoltà applicative (fasce esenti, soggetti residenti all’estero, ecc.) ma, al momento, gli elementi in nostro possesso non ci consentono maggiore chiarezza. Si spera che il Ministero o l’Agenzia delle Entrate possa quanto prima tornare sull’argomento. Resta, comunque, la circostanza che intervenire sul passato appare, comunque, tecnicamente impossibile non potendo più esercitare la rivalsa.

Novità n. 4: contratto a progetto

Non si può tacere il contenuto della circolare 29 dell’11.12.2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questo documento di prassi amministrativa ha ribadito che i contratti a progetto non possono più essere legati a un programma di lavoro o a una fase di esso, ma devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici funzionalmente collegati "risulta imprescindibile l’individuazione di un risultato finale che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente". Il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Come si evince, si tratta di una limitazione che impone una drastica riduzione delle possibilità di ricorso a tale soluzione per la gestione delle risorse umane nei nostri centri. Ma questa circolare, con un’iniziativa che non può non suscitare forti perplessità, ha pubblicato una lista di attività per le quali, per le loro caratteristiche, non possono che essere ricondotte "nell’alveo della subordinazione". Fra queste ritroviamo: addetti alle pulizie, baristi e camerieri, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, estetiste e parrucchieri, manutentori, addetti alle attività di segreteria e terminalisti, addetti alla somministrazione di cibi o bevande. Credo che l’elenco sia lungo e circostanziato e imponga a noi tutti, al di là della sempre criticabile generalizzazione dei concetti, una serena meditazione.

Novità n. 5: partita iva

Siamo in tema di lavoro autonomo con partita iva. La riforma Fornero aveva decretato che ove un professionista con partita iva avesse avuto, nel biennio, un unico cliente che gli garantiva più dell’80% di ricavi, che la collaborazione fosse durata più di 8 mesi e disponesse di una postazione fissa (sarà necessario avere anche solo due di questi criteri) la conseguenza era che il rapporto si sarebbe trasformato in collaborazione coordinata e continuativa nonché, in assenza di progetto, addirittura in rapporto di lavoro subordinato, meglio noto come rapporto in "monocommittenza". Tale presunzione non si sarebbe applicata ad alcuni professionisti che dovevano essere identificati da un successivo decreto che è stato sottoscritto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20.12.2012. Viene chiarito che la norma non si applica agli iscritti agli albi tenuti dalle Federazioni sportive. Pertanto ai maestri di tennis iscritti agli albi Fit, a quelli di fitness iscritti agli albi Fipe, ecc, non si applica tale presunzione e potranno richiedere la partita iva e optare, ad esempio, per il regime agevolato dei minimi senza timore, anche in regime di monocommittenza.

Novità n. 6: sicurezza sul lavoro

Chi mi segue ben conosce la mia forte preoccupazione per le difficoltà applicative della disciplina della sicurezza sul lavoro alle attività sportive. Al momento una sola novità, per ora confortante. La recente legge di stabilità (L. 228/2012) ha prorogato il termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per i datori del lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. Il comma 5 dell’art. 29 del D.lgs. 81/08 interessato dalla modifica così dispone: I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Allo scadere del periodo di proroga, pertanto, anche i gestori di impianti sportivi che impiegano meno di 10 lavoratori non potranno più procedere alla valutazione dei rischi tramite autocertificazione, ma dovranno avvalersi delle procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale deI 30/11/2012. Vale la pena ricordare che ai fini dell’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08) nel computo dei lavoratori vanno inseriti anche i volontari e i percettori di redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m. Va infine ricordata la sentenza 30.11.2012 n. 21406 della Corte di Cassazione che ha ribadito, per l’ennesima volta, la natura commerciale dei proventi dei bar gestiti da associazioni sportive.

In conclusione, un sogno

Chiudiamo con un sogno. Il Parlamento ha approvato, in via definitiva, la legge sulle professioni non regolamentate. Sarà ora possibile costituire delle associazioni riconosciute di professionisti che svolgono la medesima professione, a tutela loro e dei terzi. Che sia veramente l’occasione perché il settore del fitness autodisciplini, senza interventi esterni, l’attività dei propri operatori? Il legislatore il mezzo lo ha offerto, agli operatori saper cogliere l’occasione! Noi saremo qui, pronti a raccontarvi gli sviluppi.

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