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Una recente sentenza del Tribunale di Bari, inerente gli infortuni in piscina, ha sancito che se un utente si fa male a risponderne sia civilmente, per il risarcimento del danno, sia penalmente è sempre il gestore dell’impianto, anche se a bordo vasca c’è il bagnino. Il gestore è infatti tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti con un’idonea organizzazione, un’adeguata vigilanza e il rispetto delle norme sulla sicurezza, mentre la responsabilità dell’assistente bagnanti non è automatica, bensì subordinata al fatto che potesse materialmente intervenire.
Un po’ di tempo fa, la Cassazione aveva stabilito che l’assistente bagnante può rispondere di omicidio colposo nel coso in cui un utente accidentalmente anneghi in quanto è il primo a essere obbligato ad attivarsi per scongiurare disgrazie che possano verificarsi sotto i suoi occhi. Essendogli stata affidata la supervisione dell’impianto, ha una posizione di garanzia e non può sostenere, a sua discolpa, si non essere regolarmente assunto. Rilevante è infatti la sua presenza “di fatto” all’interno della struttura. Ma il recente verdetto del tribunale di Bari pone un’eccezione. «Il bagnino – si legge nella sentenza – non è responsabile se non è posto nelle condizioni ottimali per il servizio di salvamento». Nel caso di specie, infatti, l’assistente bagnante doveva sorvegliare ben due piscine su una superficie complessiva superiore al limite massimo di 500 metri quadrati e dalla sua postazione non aveva una visuale ottimale su entrambe. In casi come questo, nei quali il compito di sorveglianza diventa molto difficoltoso, può essere assolto dal reato.
