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Alcuni mesi fa un centro abbronzatura ha fatto riscorso contro il Comune di Arona, in provincia di Novara, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza emanata dal Sindaco che lo ha diffidato dall’utilizzare due docce solari in quanto non classificabili nella cosiddetta tipologia 2 prevista dalla normativa di riferimento, ordinando di provvedere a una serie di adempimenti.
L’ARPA, ovvero l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente, sollecitata dalla ASL territorialmente competente, aveva concluso che dai dati riportati risultava evidente che le emissioni misurate per le 2 docce solari in questione non rientravano né nella tipologia dichiarata né in nessuna delle altre 4 tipologie previste dalla norma di riferimento.
Il Sindaco ha dunque legittimamente dato rilievo a tale accertamento, emanando l’ordinanza – in seguito impugnata – applicando il “principio di precauzione”, volto a tutelare la salute pubblica. Il Tar Piemonte ha concluso il contenzioso con la sentenza n. 14 del 10 gennaio 2012, affermando che se le irradiazioni della doccia solare superano i limiti delle buone norme tecniche non può essere utilizzata nel centro abbronzatura.