Via libera ai contributi su investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni

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A cura della Redazione
Lunedì, Novembre 22, 2021
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020 n. 196 inerente le modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, entrerà in vigore il 2 dicembre 2021.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274, del 17 novembre 2021, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020 n. 196 che riporta il regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Il decreto entrerà in vigore il 2 dicembre 2021.

Il contributo è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese effettuate e che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro il 1° febbraio 2021. La domanda contiene:

a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;

b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;

c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;

d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;

e) l'oggetto della campagna pubblicitaria;

f) l'attestazione delle spese sostenute;

g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;

h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paraolimpiche;

i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

 

Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

 

 

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