Tracciabilità delle somme: chiarimenti e consigli dell’Agenzia delle Entrate

Insegna Agenzia delle Entrate
Autore: 
Redazione
Giovedì, Marzo 3, 2016
Nel corso del primo Tavolo Tecnico CONI Emilia Romagna-Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale Emilia Romagna), svoltosi a Bologna lo scorso 27 febbraio, sono state affrontare alcune questioni spesso oggetto di contenzioso per le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, tra le quali figura la tracciabilità delle somme

Il primo Tavolo Tecnico CONI Emilia Romagna-Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale Emilia Romagna) si è tenuto a Bologna lo scorso 27 febbraio, all'Hotel Savoia Regency. È stata l’occasione per affrontare alcune questioni spesso oggetto di contenzioso per le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, tra le quali figura la tracciabilità delle somme.

Nello specifico, è stato sollevato il seguente quesito: l’associazione o società sportiva dilettantistica che, in sede di accertamento, si vede disconosciuto il diritto ad utilizzare la legge 398/91 (avendone i requisiti, ovvero il conseguimento, nel periodo d’imposta precedente, di proventi, derivanti dall’esercizio di attività commerciali, per un importo non superiore a 250.000 euro) per mancata tracciabilità di una o più operazioni bancarie, ma che nel corso del periodo d’imposta in contestazione non ha superato i 250.000 euro di ricavo commerciale, nell'annualità successiva potrà essere legittimamente ritenuta in 398 in assenza di violazioni della norma sulla tracciabilità?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito la seguente risposta: se la società/associazione sportiva dilettantistica, nell’anno in cui è stata contestata la violazione dell’obbligo di tracciabilità, è comunque in grado di provare di non aver superato il limite di 250.000 euro di proventi commerciali, nell’annualità successiva potrà continuare ad usufruire del regime speciale della Legge n. 398/1991, a condizione che ovviamente permangano i requisiti per beneficiare di tale regime e in assenza di ulteriori violazioni sulla tracciabilità o di altra natura, che possono inficiare la permanenza nel regime stesso (ad esempio, violazione del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, false fatturazioni, mancanza assoluta di attività istituzionale, sistematica violazione dei principi di democraticità della vita associativa, ecc.).

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre consigliato il seguente modus operandi:

  • tenere una prima nota degli incassi e dei pagamenti;
  • conservare in ordine cronologico tutta la documentazione contabile relativa agli incassi e ai pagamenti;  
  • avere cura che ogni versamento bancario derivi da incassi regolarmente documentati e che gli incassi di importo superiore a € 1.000 siano effettuati con modalità tracciate;
  • per gli incassi e i pagamenti effettuati con carte di credito o bancomat allegare alle ricevute il relativo documento contabile;
  • per i prelievi superiori a € 1.000 tenere a disposizione i documenti contabili di riferimento idonei a giustificare l’utilizzo dell’importo complessivamente prelevato.

Guarda le video-interviste, realizzate dal giornalista sportivo Matteo Fogacci, a:

  • Umberto Suprani, Presidente del CONI Emilia Romagna,
  • Antonio Cologno, Agenzia delle Entrate Emilia Romagna,
  • Guido Martinelli, esperto di diritto sportivo.

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